Quali sono le novità introdotte dalla nuova direttiva europea sui pacchetti turistici e cosa sei tenuto a sapere se vuoi organizzare pacchetti turistici o vendere viaggi online in qualità di professionista o organizzatore di viaggi?
Se vuoi intraprendere l’attività di tour operator on line,agenzia viaggi online o tour organizer non puoi esimerti dal conoscere alla perfezione quelle che sono le legislazioni o direttive europee in materia di turismo.
Mi riferisco in particolare alla “nuova direttiva europea sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati” la famosa Direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015, che ha abrogato la precedente Direttiva n 90 314 cee ed ha introdotto importanti novità a tutela del viaggiatore, ed obblighi per le imprese turistiche organizzatrici e che vendono pacchetti turistici online.
Vediamo prima di tutto di fare chiarezza su cosa sia una Direttiva Europea.
Cosa è una Direttiva Europea?
Una direttiva è un atto legislativo che obbliga gli stati europei a realizzare l’obiettivo stabilito dall’Unione Europea. In sostanza,la Direttiva fornisce delle indicazioni alla quale gli stati membri hanno l’obbligo di uniformare le leggi nazionali ad essa. Viene adottata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e poi attraverso un’obiettivo di armonizzazione viene recepita dai vari stati che attraverso le loro legislazioni nazionali provvedono al conseguimento degli obiettivi imposti dall Unione Europea attraverso l’emanazione di Decreti Legislativi.
È il caso del codice del turismo aggiornato nel 2018 con il Dlgs 62/2018 attraverso la quale l’Italia ha recepito la nuova direttiva Europea sui pacchetti turistici.
Nuova Direttiva Europea sui pacchetti turistici: Quale è l’obiettivo Europeo?
La vecchia direttiva Cee 314 n 90 quando fu emanata dalla Comunità Europea,attraverso i suoi atti giuridici,assicurava in pratica la tutela dei consumatori che acquistavano solo i pacchetti turistici tuto compreso o all-inclusive e forniti da catalogo da parte dei tour operator. Con l’introduzione e lo sviluppo di Internet negli anni 2000 che ha introdotto una nuova modalità di vendere i pacchetti e le proposte turistiche, si ha avuto una frammentazione del mercato.
In pratica i classici tour operator con viaggi a catalogo dovevano adempiere alle normative europee sui pacchetti turistici,mentre chi ha iniziato a vendere viaggi online non era assoggettato ad alcuna direttiva o regolamentazione in particolare. Inoltre,i viaggiatori che acquistavano dai tour operator erano tutelati nei propri diritti,mentre quelli che acquistavano viaggi sul web non lo erano.
Pertanto fu cosi che l’Unione Europea decise di disciplinare l’organizzazione e la vendita di pacchetti turistici emanando la nuova direttiva sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
Ma quale è il vero obiettivo di questa Direttiva?
Questa direttiva non ha un unico obiettivo da perseguire, ma differenti,volti però nel complesso ad assicurare una maggior tutela ai viaggiatori. Tale direttiva infatti ha lo scopo di
- Abrogare la precedente Direttiva Cee n 90 314
- Elevare la tutela dei consumatori in tutta l’unione Europea
- Regolamentare il mercato interno
- Migliorare le regole sui pacchetti turistici
- Aumentare le garanzie per i viaggiatori
- Disciplinare il mercato dei viaggi online
- Ridurre i danni ed i disagi arrecati ai viaggiatori
- Maggiori diritti per i consumatori che acquistano soluzioni personalizzate ove prima erano tutelati solo i pacchetti preconfezionati.
Ambiti di applicazione della Direttiva Europea sui pacchetti turistici
A chi si applica la nuova direttiva europea che regolamenta l’organizzazione e la vendita di pacchetti turistici all-inclusive e diynamic packaging?
Questa direttiva si applica a tutti i pacchetti turistici in vendita o venduti da professionisti ai viaggiatori, e ai servizi turistici collegati venduti sempre da professionisti a viaggiatori. Per la prima volta con questa direttiva vengono definite le figure del viaggiatore,professionista,organizzatore e venditore di pacchetti turistici.
Secondo l’art 3 comma 7 della direttiva europea sui pacchetti turistici il professionista è:
«professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici
“Organizzatore” è il professionista che crea i pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o attraverso un altro professionista ; è considerato anche organizzatore il professionista che trasmette i dati dei viaggiatore ad un altro professionista
“Venditore” professionista che vende e offre in vendita pacchetti turistici per conto di un organizzatore.
A questo punto la domanda che sorge spontanea è : Quali sono i servizi turistici collegati?
Vediamo di fare chiarezza su questo punto
I servizi turistici collegati
La nuova normativa ha introdotto la nuova categoria dei “servizi turistici collegati”.
Si tratta di almeno due tipi di servizi turistici diversi, acquistati anch’essi ai fini del medesimo viaggio, ma che non sono considerati un pacchetto turistico e comportano pertanto la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici.
Rientrano in questa categoria i contratti conclusi al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, se la selezione ed il pagamento avvengono distintamente per ogni servizio turistico oppure se venga proposto e prenotato un altro servizio turistico entro le 24 ore dalla prenotazione del primo.
A chi invece non si applica la normativa sui pacchetti turistici?
La nuova direttiva sui pacchetti turistici non si applica invece a
- Pacchetti turistici aventi durata inferiore alle 24 ore fatta eccezione del pernottamento
- Servizi turistici collegati o pacchetti combinati occasionalmente da un gruppo limitato di viaggiatori e senza scopo di lucro
La nuova direttiva sui pacchetti turistici e l’obbligo delle informazioni precontrattuali
Quali sono le informazioni precontrattuali che un organizzatore di viaggi o un venditore è obbligato a fornire al viaggiatore?
La nuova direttiva sui pacchetti turistici obbliga l’organizzatore o il venditore del pacchetto a fornire al viaggiatore un modulo informativo standard prima che tali sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico. Questo assume un carattere vincolante,pertanto tali informazioni diventano parte integrante del contratto di pacchetto turistico, e non possono subire variazioni salvo accordo tra le parti. Qualsiasi modifica inerente il pacchetto del viaggio deve essere comunicata chiaramente al viaggiatore. Le informazioni a carattere vincolante sono le seguenti:
- Caratteristiche dei servizi turistici ( destinazione,itinerario,durata,periodo del soggiorno,alloggio,trasporto,tipi di trasporto,orari e date di partenza e arrivo,soste e coincidenze,categoria turistica dell’alloggio,pasti forniti, visite,escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo)
- Informazioni aziendali ( denominazione commerciale,ubicazione,indirizzo dell’organizzatore o venditore,recapiti e indirizzi email)
- Prezzo totale del pacchetto turistico ( tasse comprese,più imposte ed oneri aggiuntivi)
- Modalità di pagamento comprensive dell’importo da versare a titolo di acconto, i termini per il versamento del saldo o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare.
- Il numero minimo di partecipanti del pacchetto,pena l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero.
- Informazioni generali riguardanti le condizioni per l’ottenimento dei passaporti,visti e le formalità sanitarie
- Informativa sulla facoltà per il viaggiatore di recedere il contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto turistico (previo ovviamente il pagamento delle spese di risoluzione ) e sulla facoltà di sottoscrivere un’assicurazione che copra le spese di annullamento del viaggio,assistenza in loco o il rimpatrio in caso di estrema necessità.
Assoviaggi attraverso il suo sito web dispone dei modelli di contratto di pacchetto turistico sulla base di quanto previsto dalla nuova direttiva europea sui pacchetti turistici.
Normativa sui pacchetti turistici e contenuto del contratto di pacchetto turistico
Il contratto di viaggio deve essere in forma leggibile e comprensibile dal viaggiatore. Inoltre,l’organizzatore o il venditore è tenuto alla conclusione del contratto a fornire una copia del contratto al viaggiatore su supporto durevole. Questo vale anche se il contratto è stipulato al di fuori dei locali commerciali.
Ma quali sono le informazioni che il contratto di pacchetto turistico deve contenere secondo la normativa europea?
1) Il contratto deve contenere tutte le informazioni contrattuali
2) richieste specifiche del viaggiatore
3) Generalità ( denominazione,indirizzo,recapito telefonico,email,rappresentante legale) dell’organismo accreditato per proteggere il viaggiatore in caso di insolvenza dell’organizzatore,oppure dell’autorità competente in materia incaricata dallo Stato
4) Informazioni ( nome,indirizzo,telefono,email,fax) dell’organizzatore o che permetta una rapida e facile comunicazione tra le parti in caso di assistenza o per dichiarare la non conformità del prodotto turistico.
5) Diritto del viaggiatore a comunicare la presenza di eventuali difetti o non conformità durante la fruizione del pacchetto turistico.
6) Informazioni che permettano di stabilire un contatto con un responsabile,qualora il viaggiatore sia un minore e non sia accompagnato dai propri genitori.
7) Diritto del viaggiatore alla cessione del contratto ad un altro viaggiatore,secondo l’art. 9
8) Obbligo del professionista di informare l’organizzatore del pacchetto della conclusione del contratto. Questo succede qualora un pacchetto turistico sia composto da differenti servizi ma collegati tra di loro e vi sia l’invio dei dati del viaggiatore a un fornitore di servizi in modo tale da concludere il contratto. ( esempio hotel + noleggio auto)
Spetta al professionista (organizzatore o venditore) adempiere agli obblighi informativi al viaggiatore. Questo viene denominato onere della prova.
Modifiche al contratto di pacchetto turistico
Cessione del contratto di pacchetto ad altro viaggiatore
La nuova direttiva Europea sui pacchetti turistici da diritto al viaggiatore di poter cedere il proprio contratto ad altro purchè tali rispetti le condizioni applicabili nel contratto. Inoltre la cessione del contratto deve avvenire entro almeno 7 giorni e tramite un supporto durevole. Il cedente e cessionario sono peraltro responsabili per il pagamento delle spese e delle imposte dovute al cambio di contratto e l’organizzatore deve informare il cedente dei costi di cessione del contratto.
Revisione del prezzo
Il contratto di vendita di pacchetto turistico può subire degli aumenti solamente se l’accordo riservi tale possibilità. Qualora vi siano degli aumenti, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo. Un pacchetto turistico può subire delle variazioni al rialzo nel casi seguenti:
1) aumenti il costo del carburante o altre fonti energetiche per il trasporto delle persone
2) Aumento delle tasse/imposte sui servizi turistici imposti da terzi, e non coinvolti nell’esecuzione del pacchetto turistico
3) Tassi di cambio
L’aumento del prezzo è possibile se l’organizzatore lo comunica in modo chiaro e leggibile al viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del viaggio e giustificando tale aumento. Se l’incremento del prezzo supera l’8 % del prezzo complessivo,il viaggiatore ha diritto alla risoluzione del contratto.
Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico
Può l’organizzatore di viaggi modificare unilateralmente le condizioni contrattuali del pacchetto turistico prima dell’inizio del viaggio? NO
L’organizzatore è tenuto alla modifica del contratto prima dell’inizio del viaggio qualora:
- la modifica sia di scarsa importanza
- l’organizzatore ne riservi il diritto nel contratto
- la modifica sia evidente e comprensibile ed avvenga tramite un supporto durevole
Qualora l’organizzatore di viaggi sia costretto ad una variazione significativa delle condizioni contrattuali, alla modifica delle caratteristiche principali dei servizi turistici,non possa soddisfare le richieste specifiche del turista, o proponga un aumento del prezzo eccedente l’8 % il viaggiatore può
1) Accettare le modifiche
2) Risolvere il contratto senza spese di risoluzione
L’organizzatore o il professionista, in caso di risoluzione del contratto può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Qualora il pacchetto sostitutivo sia di qualità inferiore,il viaggiatore ha diritto ad un ulteriore riduzione del prezzo di acquisto. Inoltre qualora il turista non accetti un pacchetto sostitutivo, l’organizzazione turistica è tenuta al rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore entro 14 giorni.
Il professionista ha il compito di informare il viaggiatore in modo comprensibile e sempre su supporto durevole di
- Modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo
- Il periodo entro cui il viaggiatore deve comunicare la propria decisione
- conseguenze per il viaggiatore per la mancata risposta entro i tempi prestabiliti
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO
La nuova normativa europea sui pacchetti turistici stabilisce che un viaggiatore possa risolvere il contratto in qualsiasi momento prima di iniziare un viaggio. Tuttavia il viaggiatore può essere tenuto a pagare le spese di risoluzione fornite dall’organizzazione, purchè tali siano giustificate. Il contratto di pacchetto turistico inoltre deve specificare l’ammontare delle spese di risoluzione chiaramente.
Il viaggiatore ha il diritto alla risoluzione senza il pagamento delle spese ,qualora a causa di avvenimenti o circostanze straordinarie nel luogo di destinazione,il turista sia impossibilitato dal fruire il pacchetto turistico nel suo intero.
L’organizzatore di viaggi invece ha il diritto alla risoluzione del contratto e al rimborso dei pagamenti integrali sostenuti dal viaggiatore se :
1) il numero di partecipanti del pacchetto sia inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzazione comunica la risoluzione entro e non oltre
- 20 giorni prima del viaggio per pacchetti della durata di piu di 6 giorni
- 7 giorni prima,per viaggi della durata compresa tra 2 e 6 giorni
- 48 ore prima nel caso di viaggi della durata di meno di 2 giorni
2) l’organizzazione non riesca ad eseguire il contratto in modo regolare a causa di fattori straordinari ed inevitabili. In tal caso l’organizzatore informa preventivamente il viaggiatore prima dell’inizio del viaggio.
Esecuzione del pacchetto turistico
Responsabilità esecutiva del pacchetto turistico
La normativa europea sui pacchetti turistici ritiene l’organizzatore responsabile della corretta esecuzione dei servizi turistici annessi al viaggio. Questo indipendentemente dal fatto che tali, siano offerti da altri fornitori di servizi turistici.
Il viaggiatore ha il diritto di comunicare entro un dato tempo di eventuali difetti di conformità rilevati dalla fruizione del pacchetto. Qualora uno o più servizi turistici non possano essere eseguiti secondo gli accordi, l’organizzatore deve porvi rimedi a meno che
- Non risulti impossibile
- La soluzione individuata sia troppo onerosa rispetto ai difetti di conformità
Il viaggiatore ha il diritto al rimborso qualora l’organizzatore non rimedi ad un difetto significativo entro un tempo stabilito dal turista. Tempo che non è necessario qualora l’impresa di viaggi si rifiuti di porre rimedio al difetto. Qualora l’impresa turistica non risolva le imperfezioni entro il tempo definito dal cliente,tale può recedere il contratto senza spese o il risarcimento dei danni.
L’impresa di viaggi è tenuta a predisporre situazioni alternative per non arrecare ulteriore disagio al viaggiatore in caso di non conformità. Ma se il turista non accetta le soluzioni proposte, ha sempre il diritto sancito dalla normativa europea sui pacchetti turistici di risolvere il contratto.
Se a causa di avvenimenti straordinari non fosse possibile garantire il rimpatrio del viaggiatore, l’impresa turistica è soggetta al pagamento dei costi di alloggio per ciascun viaggiatore per una durata non superiore ai 3 giorni
Riduzione del prezzo o risarcimento dei danni
L’organizzatore o il professionista è tenuto ad offrire una riduzione del prezzo per la durata del viaggio in cui si sia manifestata la non conformità, a meno che tale non sia imputabile al viaggiatore. Tuttavia,il viaggiatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza al difetto di conformità del pacchetto turistico.
Il risarcimento danni non è consentito se il difetto :
- è imputabile al viaggiatore
- è dovuto a circostanze straordinarie ed imprevedibili
- quando tale imprevedibile e inevitabile ed è imputabile a un terzo fornitore di servizi inclusi nel contratto
Obbligo di assistenza
L’impresa di viaggi e turismo ha l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore, assistendolo a distanza nel trovare servizi turistici alternativi, oppure fornendo idonee informazioni riguardanti i servizi sanitari,autorità locali o consolari.
Protezione in caso di insolvenza
La nuova direttiva europea sui pacchetti turistici 2018 stabilisce che gli organizzatori di viaggio devono fornire una garanzia per il rimborso delle somme pagate dai clienti per i servizi acquistati per garantire e tutelare il viaggiatore in caso di fallimento societario dell’organizzatore. Questo vale anche per le imprese stabilite in stati extraeuropei che concludono contratti di viaggio verso Stati europei.
La garanzia deve coprire gli importi pagati dal viaggiatore e il costo per il rimpatrio dei viaggiatori in caso di fallimento.
Il professionista che agevola servizi turistici collegati ( hotel + auto + eventi) deve fornire al viaggiatore adeguata garanzia per il rimborso delle spese sostenute da tale,qualora il pacchetto turistico non fosse possibile eseguirlo per il fallimento di uno dei fornitori di servizi.
Conclusione
La nuova direttiva sui pacchetti turistici emanata nel 2015 alla quale ha fatto seguito il DLgs 62/2018 ha prodotto importanti ed interessanti cambiamenti sia per i viaggiatori che per gli organizzatori di viaggi. Tutto questo al fine di migliorare le condizioni offerte ed assicurare prodotti turistici di qualità ai turisti.
Where before the tourists were at fault compared to the organizers in proving any shortcomings on the part of tour operators or travel agencies, now they are protected in every aspect. Therefore the tourist now enjoys excessive power over travel and tourism companies.
Therefore, those who work in travel agencies or tour organizers must be very careful not only in informing the tourist in an informed way, but also in guaranteeing the correct execution of each single service. This is in order to avoid as much as possible the occurrence of situations that could compromise the quality of the services offered by a brand.