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74ter il regime speciale Iva per agenzie di viaggio

74ter

Cos’e il 74ter e a cosa serve? Quali sono gli adempimenti Iva per le agenzie viaggi e turismo? Forse ne avrai già sentito parlare, ma vediamo assieme di capire la sua utilità e cosa disciplina essendo un articolo di legge introdotto con il DPR 633/72 e successiva modifica con D.M 340 del 30 luglio 1999.

Il testo unico Iva emanato con il DPR 633/72 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” regolamenta la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Inoltre stabilisce

 

  • Presupposti dell’imposta indiretta IVA
  • Classificazione delle operazioni commerciali
  • Iva per le agenzie di viaggio
  • Determinazione del calcolo dell’imposta Iva
  • Fatturazione in regime speciale art 74ter

 

74ter: Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

 

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con l’art 74 ter al titolo VI disciplina la normativa Iva speciale per quanto riguarda le agenzie viaggi e tour operator, e norma la cessione dei pacchetti turistici ai clienti, organizzati e venduti dai tour operator e dalle agenzie viaggi organizzatrici.

L’art 74 ter considera una prestazione di servizi unica le operazioni effettuate dalle agenzie viaggi e dai tour operator per l’organizzazione di pacchetti turistici compresi da viaggi,vacanze,circuiti tutto compreso e servizi turistici che sono venduti ad un prezzo globale e attraverso una soluzione unica

Anche le imprese di viaggi che acquistano pacchetti turistici da terzi per rivenderli alla propria clientela sono altresì soggetti a regime speciale Iva.

 

74ter: Regime fiscale Iva per Tour operator e agenzie viaggi

 

Un’agenzia di viaggi e turismo può organizzare e vendere pacchetti turistici in proprio assumendone il rischio dell’invenduto oppure può acquistare servizi turistici singoli su mandato del cliente per la fruizione di un viaggio o vacanza. Dalla tipologia di operazioni svolte si applica o il regime ordinario o il regime speciale con l’art 74ter.

 

Regime Iva speciale 74ter per pacchetti turistici: Quando si applica?

 

I presupposti per l’applicazione del regime Iva speciale 74ter sono i seguenti:

 

Presupposto oggettivo

1) Attività di impresa derivanti dall’ organizzazione e vendita di pacchetti turistici direttamente al consumatore

2) Operazioni derivanti dalla vendita di pacchetti turistici attraverso agenzie intermediarie o attraverso agenzie che acquistano e vendono in nome proprio pacchetti turistici organizzati da terzi

3) Acquisto di servizi turistici singoli preacquisiti ,ovvero servizi acquistati precedentemente da parte dell’agenzia non riconducibili a pacchetti turistici,o servizi acquistati dall’agenzia in data antecedente ad una richiesta del viaggiatore. Quando ad esempio un’agenzia viaggi produttrice acquista in vuoto per pieno o con contratto di allotment dei servizi turistici, questi rientrano nel campo di applicazione del regime iva speciale 74ter. Oppure nel caso in cui un’agenzia viaggi acquisti da un fornitore dei servizi che a sua volta identifica come preacquisiti,anche questo caso da origine all’applicazione del regime speciale.

Pagamento

Affinchè possa applicarsi tale regime,l’acquisto di un pacchetto turistico deve avvenire con il pagamento di un corrispettivo globale da versare all’agenzia.

 

Prestazione unica

L’organizzazione di un pacchetto turistico deve avvenire ed essere considerata come una prestazione di servizi unica.

 

 

Applicazione del regime iva ordinario

 

Il regime ordinario chiamato anche regime iva imposta da imposta  invece si applica alle adv che eseguono pura intermediazione nei confronti della clientela,agendo in nome e per conto dei viaggiatori. Appartengono a questo tipo di regime,le operazioni di prenotazione alloggi,prenotazione di viaggi,la vendita di biglietti di trasporto aerei,ferroviari e marittimi.

Leggi anche  La normativa sui pacchetti turistici: obblighi dell'agenzia di viaggi

 

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Classificazione delle operazioni commerciali

L’iva come imposta in generale,per esistere necessita di 3 presupposti

 

  • Oggettività,ovvero l’azione a titolo oneroso
  • Soggettività: soggetti che agiscono nell’esercizio delle attività d’impresa
  • Territorialità: ai fini dell’iva affinchè un’operazione sia rilevante bisogna che la cessione di beni e servizi sia effettuata nel territorio dello stato.

 

Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’iva oltre ai 3 criteri sopraesposti sono quelle per la quale il cedente,ha l’obbligo di :

 

  • avere una partita Iva
  • emettere fattura,ricevuta o scontrino
  • tenere il registro delle fatture di acquisto,vendita e registri dei corrispettivi per le vendite non giustificate da fattura.

 

Operazioni IVA imponibili

La normativa iva DPR 633/72 considera operazioni iva imponibili le operazioni riguardanti la cessione di beni a titolo oneroso o la prestazione di servizi in cambio del pagamento di un corrispettivo. Rappresentano la maggior parte delle operazioni aziendali svolte tipicamente dalle imprese. Tuttavia,le agenzie viaggi sono soggette ad aliquote differenti

 

Aliquota Iva al 10 %

  • Hotel e servizi alberghieri
  • ristoranti
  • bar
  • servizi turistici nazionali di solo trasporto persone
  • Vendita di soggiorni alberghieri in Italia in caso di acquisto in nome proprio e per conto di clienti

 

Aliquota Iva al 22 %

 

  • Pacchetti turistici dentro UE
  • Consulenze
  • Diritti di agenzia
  • Servizi congressuali
  • Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende alberghiere all’interno o all’esterno dell’Unione europea

 

Operazioni NON imponibili

Sono operazioni non imponibili Iva quelle attività di impresa riguardanti sempre la cessione di beni e la prestazione di servizi, ma che sono legate ad operazioni con l’estero. In tal caso,l’iva non viene addebitata.

Le principali operazioni non imponibili per le agenzie di viaggi e turismo sono

 

  • Trasporti internazionali di persone da e verso l’Italia dipendenti da un unico contratto
  • noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto
  • i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea
  • pacchetti turistici fuori UE e relative provvigioni
  • attività di organizzazione pacchetti turistici dentro UE per la quale si adotta il metodo “base da base”

 

Operazioni ESENTI da iva

L’art 10 del DPR 633/72 definisce le operazioni iva esenti quali

 

  • operazioni finanziarie e assicurative
  • interessi per finanziamenti
  • coperture assicurative stipulate a nome proprio per conto di terzi e non accessorie al viaggio
  • locazione di immobili a destinazione abitativa
  • prestazioni di visite ai musei,monumenti o similari
  • prestazioni che non sono soggette a iva tipo le prestazioni mediche,vigilanza,guide turistiche

 

Operazioni FUORI campo iva

rappresentano operazioni escluse dall’imposta sul valore aggiunto,perché appunto fuori campo iva,e quindi non sono soggette né a fatturazione né a registrazione. Sono Iva escluse,tutte quelle operazione che non hanno i 3 presupposti IVA soggettivo,oggettivo e territoriale. Per le agenzie di viaggio sono iva escluse le operazioni seguenti:

 

  • prestazioni di servizi culturali,ricreativi,artistici,sportivie,educativi che non sono realizzate nel territorio italiano
  • noleggio di mezzi di trasporto fuori UE se il fornitore del servizio è fuori UE
  • noleggio di mezzi di trasporto usati fuori UE da un cliente non UE,anche se il fornitore del servizio è italiano
  • trasporti internazionali si persone con partenza ed arrivo fuori dall’italia
  • servizi alberghieri e ristorativi,guide turistiche prestati all’estero da soggetti residenti all’estero

 

IVA per agenzie di viaggio produttrici

Le agenzie di viaggio che operano come tour operator o producono e vendono viaggi per conto proprio devono tenere i registri Iva a seconda del tipo di regime. È un obbligo di legge secondo l’art 23 dpr 633/72

Leggi anche  Nuova direttiva sui pacchetti turistici

 

Per il regime ordinario:

 

Registro delle fatture emesse: in tale registro devono essere annotate tutte le fatture emesse in regime ordinario indicando numero,data,nome del viaggiatore,l’importo imponibile in base all’aliquota,l’importo delle operazioni iva non imponibili o esenti con indicazione della norma di riferimento.

 

Registro dei corrispettivi: in questo registro vengono annotate giornalmente le operazioni in cui non è obbligatoria l’emissione di una fattura e mensilmente quelle operazioni per la quale è stata emessa ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Registro degli acquisti: in esso vengono registrate le fatture ricevute con iva detraibile. Le fatture devono essere numerate progressivamente,e i dati registrati sono il numero di protocollo iva,data,nome del fornitore,importo detraibile,l’iva e l’ammontare dell’imposta.

 

Regime speciale 74ter:

 

  • Registro dei corrispettivi 74ter:  in tale si registrano i corrispettivi dei
  • Proventi derivanti dai viaggi UE
  • Ricavi derivanti dai viaggi interamente fuori UE
  • Proventi derivanti dai viaggi misti

 

Registro dei costi 74ter in esso vengono registrate le prestazioni svolte da terzi a vantaggio dei clienti,quali :

 

  • prestazioni all’interno UE, riguardanti viaggi interamente svolti in ambito UE
  • attività all’interno dell’UE, derivanti da viaggi misti che si svolgono in parte in ambito UE e in parte fuori UE
  • attività svolte fuori Ue per viaggi svolti interamente fuori UE
  • prestazioni fornite fuori UE derivanti da viaggi misti

 

Come determinare l’imposta Iva dovuta secondo l’art 74ter

 

L’art 74ter regolamenta la cessione di pacchetti turistici e come applicare l’iva mediante il “metodo base da base”. Questo particolare metodo di applicazione comporta la sottrazione dei costi per l’acquisto di beni e servizi, dal corrispettivo che un’agenzia viaggi pattuisce e che il cliente deve pagare al lordo dell’iva. Alla differenza ottenuta si deve scorporare l’iva al 22% per ottenere la base imponibile alla quale applicare l’iva ordinaria (solo per prestazioni effettuate in CEE )

Questo regime iva speciale è applicabile come detto in precedenza, ai tour operator e alle agenzie viaggi produttrici,mentre per le agenzie viaggi intermediarie si applica il regime ordinario. Pertanto le agenzie viaggi organizzatrici utilizzano il “metodo base da base” per l’attribuzione dell’imposta Iva.Mentre le agenzie viaggi intermediarie adottano il “metodo imposta da imposta”,che è il metodo classico utilizzato dalla maggior parte delle imprese per la liquidazione dell’iva.

 

Ricavi al lordo d’imposta-

Costi al lordo d’imposta=

Imponibile lordo : 1,22 = imponibile netto x 22% = IVA

 

A scopo esemplificativo faccio appunto un esempio:

 

Supponiamo che un’agenzia viaggi organizzi e venda un pacchetto turistico a Berlino che comprende il trasporto, il transfer e l’alloggio a destinazione. Il totale dei costi al lordo di iva ammonta a 879 € e l’agenzia vende il pacchetto a 1179 €

 

1179-879=  300 € Imponibile lordo

300: 1,22 = 245,90 € Imponibile netto

245,90 x 22% = 54,09 €  Iva da versare

 

Questo è un esempio di un viaggio nel caso in cui sia interamente imponibile,ovvero nel caso in cui avvenga all’interno dell’UE. Nel caso in cui tale fosse interamente fuori UE,essendo tali operazioni iva non imponibili, non si deve versare l’iva e la differenza tra ricavi e costi rappresenta il margine netto a favore dell’agenzia. Se invece un viaggio come spesso capita venga eseguito in parte in territorio Ue e in parte in territorio extra UE si deve calcolare l’incidenza dei costi UE sui costi totali per la quale determinare l’attribuzione dell’imposta IVA da versare allo Stato.

Leggi anche  Legislazione turistica italiana per agenzie viaggi

 

Fatturazione in regime speciale 74ter

Quando si parla di fatturazione in regime speciale 74ter bisogna sempre considerare il tipo di operazione che dà origine alla fatturazione e all’emissione della documentazione da parte dell’agenzia viaggi. È bene ribadire che nelle fatture 74ter l’iva non viene esposta,e deve essere indicato che qualora sia compresa è inclusa nel corrispettivo ed è indetraibile per il cliente finale. In questa fattura non si devono esporre o indicare i singoli servizi che costituiscono il pacchetto turistico,ma basta solo esporre l’importo globale.

Tuttavia però esistono casi reali in cui in base al tipo di operazioni svolte da un’agenzia viaggi,organizzatrice o venditrice che sia,varia anche la documentazione da emettere.

 

1) operazione di vendita diretta al cliente di pacchetto turistico,escursione o servizio singolo pre-acquisto da un fornitore terzo in ambito UE

 

L’agenzia viaggi è tenuta all’emissione del contratto di viaggio e della fattura 74 ter.

 

L’agenzia,deve emettere fattura 74ter al cliente finale

 

  • Senza separata indicazione dell’Iva,
  • Anche se non richiesta dal cliente,
  • Non oltre il verificarsi del primo dei seguenti momenti: pagamento integrale del corrispettivo e inizio del viaggio o del soggiorno

 

Deve inoltre evidenziare chiaramente

  1. a) Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.340
  2. b) la fattura non costituisce titolo per la detrazione dell’Iva
  3. c) Documento esente da imposta di bollo in quanto relativo al pagamento di corrispettivo assoggettato ad Iva

 

Se la fattura fa riferimento ad un pacchetto turistico in UE,qualora l’importo sia superiore a 77,47€ non viene pagato il bollo da 1,81 €

Nel caso di pacchetto turistico in ambito extra UE il cui importo supera i 77,47 € nella fattura originale inviata al cliente deve essere applicata la marca da bollo di 2 € ,mentre nella copia dell’agenzia è necessario indicare “bollo sull’originale”

2) Vendita di servizi turistici da parte di agenzia intermediaria in regime 74ter

 

L’agenzia che vende tramite un’altra agenzia intermediaria dei pacchetti turistici,escursioni o servizi turistici preacquisiti dai fornitori,è tenuta all’emissione della seguente documentazione:

 

Estratto conto: 

L’agenzia organizzatrice all’atto della conferma di prenotazione è tenuta all’emissione dell’estratto conto nei confronti dell’agenzia intermediaria,indicando l’importo complessivo del pacchetto turistico ed evidenziando il margine spettante all’intermediario e l’importo netto da pagare all’agenzia organizzatrice

 

Fattura art 74 ter

L’Agenzia organizzatrice deve emettere una fattura ex art.74‐ter nei confronti del consumatore finale

  • Senza separata indicazione dell’Iva
  • Anche se non richiesta direttamente dal cliente
  • Entro il mese successivo il verificarsi del primo dei due seguenti momenti: pagamento integrale del corrispettivo e inizio del viaggio o del soggiorno
  • Evidenziando le seguenti indicazioni:

 

  • a) Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.340
  • b) la fattura non costituisce titolo per la detrazione dell’Iva

 

Autofattura provvigioni

 

L’agenzia organizzatrice deve emettere un’autofattura per le provvigioni dovuta all’agenzia viaggi intermediaria entro il mese successivo al pagamento della provvigione. Tale autofattura deve indicare in modo separato le provvigioni soggette a Iva 22% per viaggi svolti in ambito UE o misto e non soggette a Iva per viaggi in ambito extra UE. Inoltre nell’autofattura deve essere indicata la seguente dicitura: autofattura emessa ai sensi dell’art. 74‐ter c. 8, Dpr 26.20.1972, n. 633

 

 

 

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